|
Adottata nel 1992 (e recepita in Italia nel 1997 con il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003) nell'ambito della Conferenza mondiale di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo, la Direttiva CEE 92/43, sinteticamente definita Direttiva Habitat, rappresenta lo strumento principale e più caratterizzante per la salvaguardia della natura europea, tramite un approccio all'uso del territorio in una logica di sviluppo sostenibile per il mantenimento vitale degli ecosistemi.
Scopo della Direttiva è quello di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche nel territorio comunitario, tenuto conto delle esigenze economiche, sociali e culturali locali.
Per habitat di interesse comunitario (elencati nell'allegato I della Direttiva) si intendono quegli habitat che rischiano di scomparire o che costituiscono esempi notevoli delle caratteristiche tipiche di una o più delle cinque zone biogeografiche europee: alpina, atlantica, continentale, mediterranea e macaronesica (le isole atlantiche delle Azorre, Canarie e Madeira).
Le specie di importanza comunitaria (elencate negli allegati II, III e IV della Direttiva) vengono suddivise in base alla loro consistenza numerica o al livello di minaccia, e quindi la suddivisione risulta articolata come segue:
- specie in pericolo
- rare
- endemiche.
Le specie prioritarie sono le specie in pericolo per la cui conservazione l'Unione Europea ha una particolare responsabilità.
Sulla base di tale Direttiva gli Stati membri dell'Unione Europea hanno identificato i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), intesi come aree che aiutano a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat o una specie della flora e della fauna selvatiche in uno stato di conservazione soddisfacente contribuendo così al mantenimento della biodiversità.
|